Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.M. 07/08/2003

Art. 5. Tavoli di concertazione

1. Al fine di garantire un'efficace azione di coordinamento tra i soggetti interessati alla realizzazione dei programmi, nonchè di pervenire alla conclusione dell'accordo, di cui al successivo art. 6, presso la Direzione generale per le trasformazioni territoriali è istituito un Tavolo di concertazione per ciascun programma URBAN Italia ammesso al finanziamento. D.M.I.T. 7-08-2003 - Promozione sviluppo urbano sostenibile. URBAN - Italia

2. Il Tavolo di concertazione è richiesto dall'amministrazione comunale ai fini della sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 6 per l'attuazione del programma stralcio, nonchè per l'attuazione del programma di completamento di cui all'art. 4, comma 4 del Decreto interministeriale del 27 maggio 2002.

3. Nella richiesta di attivazione del Tavolo di concertazione, l'amministrazione comunale segnala la necessità dell'attivazione della procedura di cui al successivo art. 6, comma 5.

4. Il direttore generale per le trasformazioni territoriali, o un suo delegato, svolge le funzioni di presidente ed è assistito da una segreteria per la gestione del Tavolo di concertazione dei programmi URBAN Italia, di seguito denominata Segreteria tecnica.

5. Ad ogni Tavolo di concertazione partecipano

a) uno o più rappresentanti dell'amministrazione comunale

b) un rappresentante della regione, ovvero delle regioni competenti territorialmente se coinvolte nel programma

c) non più di un rappresentante per ciascun soggetto privato e pubblico interessato all'attuazione del programma. I soggetti di cui alla precedente lettera c) sono invitati dal presidente su proposta del sindaco. La segreteria tecnica è istituita con Decreto del direttore generale per le trasformazioni territoriali. Essa assume i compiti di unità procedimentale, anche ai sensi della Legge n. 241/1990.

6. Le amministrazioni ed enti pubblici convocati partecipano al Tavolo di concertazione attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere la volontà dell'amministrazione, in ordine alle attività di programmazione e attuazione.

7. La convocazione del Tavolo di concertazione, affidata alla Segreteria tecnica, deve pervenire alle amministrazioni e ai soggetti interessati, con l'indicazione dell'ordine del giorno, a mezzo e-mail o fax almeno quindici giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione.

8. Gli elaborati previsti all'art. 6, concernenti i contenuti e le procedure necessarie per il perfezionamento dell'accordo, sono trasmessi a cura del soggetto promotore alla segreteria tecnica, e contestualmente a tutti i partecipanti al Tavolo di concertazione.

9. La segreteria tecnica convoca il Tavolo di concertazione entro cinque giorni dal ricevimento degli elaborati di cui al comma 8.

10. Il Tavolo di concertazione si esprime sugli elaborati di cui al comma 8 con una valutazione sintetica sull'idoneità degli adempimenti esperiti ai fini della sottoscrizione dell'accordo.

11. Ove al termine dei lavori del Tavolo di concertazione sussista una valutazione negativa circa la predisposizione dei documenti necessari alla sottoscrizione dell'accordo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le trasformazioni territoriali si riserva di non sottoscrivere l'accordo.

12. Ove ne sussistano le ragioni, su decisione del presidente, preventivamente comunicata alle parti interessate, il Tavolo di concertazione può assumere i compiti e le funzioni di conferenza dei servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

13. Nel caso in cui gli elaborati di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4 prevedano modifiche da includere nell'accordo, l'amministrazione comunale ne farà esplicita menzione nella trasmissione degli elaborati alla Segreteria tecnica, indicando le amministrazioni e gli enti direttamente interessati dalla variazione sopravvenuta.

14. L'amministrazione comunale trasmette copia degli elaborati di cui al precedente comma alle amministrazioni ed enti interessati dalla variazione sopravvenuta.

15. La convocazione di cui al precedente punto 7, è estesa alle amministrazioni ed enti interessati dalla variazione, che integrano il Tavolo di concertazione così come configurato al comma 5 del presente articolo.

16. Per la valutazione delle variazioni al programma, si assumono i seguenti criteri. Sono ammissibili variazioni nel caso in cui

a) apporrino un miglioramento agli indicatori del programma

b) sia accertata, per ciascun nuovo intervento, la compatibilità con l'obiettivo del programma e salvaguardata l'integrazione tra azioni comprese in assi diversi

c) apportino un miglioramento degli effetti sinergici con il programma di completamento

d) sostituiscano azioni previste nel programma, che sono state portate a compimento con altre fonti finanziarie, e abbiano obiettivi analoghi.

17. Ove sia accertata una variazione negativa delle quote di cofinanziamento locale previste dall'art. 2 del Decreto interministeriale del 27 maggio 2002, il finanziamento concesso è revocato.

Art. 6. Accordi

1. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, il direttore generale per le trasformazioni territoriali sottoscrive gli accordi con i sindaci delle amministrazioni promotrici. Ciascun accordo è inoltre sottoscritto da tutti i soggetti pubblici e privati che conferiscono risorse finanziarie al programma. D.M.I.T. 7-08-2003 - Promozione sviluppo urbano sostenibile. URBAN - Italia

2. All'accordo dovrà essere allegato il Complemento di programmazione predisposto secondo le indicazioni della Direzione generale per le trasformazioni territoriali.

3. Al medesimo accordo sono allegati gli atti che regolano le pattuizioni tra l'amministrazione comunale e i soggetti pubblici e privati che a vario titolo concorrono all'attuazione del programma.

4. All'accordo è altresì allegato l'atto di nomina del funzionario delegato per la contabilità speciale previsto dagli articoli 8, 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 20 aprile 1994, e dalla Circolare del Ministero del tesoro n. 77 del 28 dicembre 1995, di cui al successivo

art. 7.

5. Qualora per l'attuazione di interventi, riferiti ad azioni ricomprese nel programma stralcio oggetto dell'accordo di cui al comma 1, è necessario variare la strumentazione urbanistica, per tali interventi l'accordo è sottoscritto e produce gli effetti di cui all'art. 34 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Art. 7. Contabilità speciale

1. Per le procedure di spesa e contabili dei finanziamenti messi a disposizione dei programmi prima di addivenire alla sottoscrizioni degli accordi di cui all'art. 6 le amministrazioni comunali nominano il funzionario delegato per la contabilità speciale previsto dagli articoli 8, 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 20 aprile 1994, e dalla Circolare del Ministero del tesoro n. 77 del 28 dicembre 1995.

2. Gli accrediti delle somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sono effettuati sulle tesorerie provinciali dei comuni; ogni funzionario delegato per la contabilità speciale di ciascun Comune trasferisce dette somme sul relativo conto corrente della contabilità speciale.

Art. 8. Controlli

1. Le amministrazioni comunali attuano tutte le azioni e le misure di controllo necessarie a una corretta realizzazione del programma, mettono in essere un efficace sistema di controllo, avendo cura di assicurare la necessaria indipendenza tra i centri di gestione e quelli di controllo medesimo.

2. Provvedono ad implementare idonee piste di controllo ed ad assicurare specifici controlli a campione sulle azioni e progetti per un ammontare minimo del 5% delle risorse dell'intero programma stralcio, a cura di un soggetto diverso da quello competente per la gestione del programma e da quello responsabile dei pagamenti relativi al programma medesimo.

Art. 9. Tavolo permanente

1. Per garantire un'efficace azione di coordinamento con gli altri programmi nazionali e comunitari che interessano le politiche urbane, i dati di monitoraggio e valutazione dei programmi URBAN Italia sono trasmessi al Comitato previsto dall'art. 4 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 luglio 2000.

Roma, 7 agosto 2003 Il capo del Dipartimento: Fontana Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2003 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio 31 Allegato Tabella allegata al D. Dip. di approvazione dei programmi stralcio Programma nazionale Urban Italia - Legge n. 388/2000 N. Comuni Costo totale programma stralcio Finanziamento a valere sulla L. n. 388/2000 1 Ercolano 14.969.000,00 5.060.000,00 2 Settimo T. 84.158.795,64 5.060.000,00 3 Catanzaro 7.261.277,61 5.061.277,61 4 Venezia 13.426.000,00 5.060.000,00 5 Venaria Reale 22.138.760,00 5.060.000,00 6 Cava dei T. 23.097.000,00 5.060.000,00 7 Savona 21.420.000,00 5.060.000,00 8 Cinisello B. 65.080.000,00 4.800.000,00 9 Messina 11.576.847,32 5.059.985,00 10 Trieste 11.751.189,00 5.059.999,00 11 Brindisi 8.227.160,00 5.061.279,00 12 Livorno 15.373.000,00 5.060.000,00 13 Seregno 24.171.881,00 5.061.278,00 14 Aversa 9.801.462,00 5.061.277,00 15 Rovigo 15.698.400,04 5.061.277,62 16 Bitonto 24.876.016,00 5.060.000,00 17 Trapani 14.542.941,99 5.061.277,61 18 Bagheria 9.094.000,00 5.061.000,00 19 Caltagirone 10.706.024,71 5.061.277,61 20 Campobasso 10.805.700,00 5.060.100,00 Totale comuni 100.950.028,45 D.M.I.T. 7-08-2003 - Promozione sviluppo urbano sostenibile. URBAN - Italia

 

Pagina 2/2 - pagine: [1] [2]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional